Ho seguito indirettamente un caso esattamente come il tuo in Liguria.
Visto la delicatezza del problema
HO EFFETTUATO UN COPIA E IN COLLA , di una risposta di un avvocato riguardante lo stesso tuo quesito:
Link http://www.anaci.piemonte.it/argomenti/lettere-m-r/muro-divisorio/quesiti-centro-studi/1018-nei-fondi-confinanti-a-dislivello-come-sono-ripartite-le-spese-quando-il-muro-viene-costruito-interamente-sul-fondo-inferiore.html
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è l’art. 887 c.c. il quale stabilisce, al comma 1, che se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza.
Il comma 2, poi, precisa che il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.
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Non potendo, il legislatore, disciplinare tutte le disparate situazioni che possono venire a crearsi in merito alla questione del muro costruito tra due fondi a dislivello confinanti, come sempre accade è stata la giurisprudenza ad intervenire per interpretare la norma, “plasmandola” in modo da renderla idonea a definire esaustivamente tutti i possibili motivi di controversia in materia.
Secondo un costante orientamento della corte di Cassazione (1) la disciplina in tema di regime delle spese relative al muro di confine e sostegno, contenuta all’art. 887 c.c., non trova applicazione nelle seguenti situazioni:
1.
quando la creazione di un dislivello ex novo (ovvero l’aumento dell’originario dislivello naturale) sia opera del proprietario del fondo inferiore. In questo caso incombe esclusivamente su questo proprietario l’onere della realizzazione e della successiva manutenzione del muro di sostegno della scarpata da lui stesso creata (oppure da lui stesso resa maggiormente soggetta a smottamenti);
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Risposta: raccomandata RR citi l' articolo e il comma 2 paragrafo 1) dove specifica che l' intero importo è a carico dell'impresa! che ho in parte copiato la invi al proprietario (non all'esecutore) specificando che le spettanze per il muro di contenimento è a loro carico come previsto dalla legge, con una aggiunta ; il lavoro deve essere effettuato a regola d' arte in caso di problemi in cui si riscontrino loro responsabilità progettuali e attuative sarà tua cura denunciarli alle autorità , invia una seconda raccomandata RR all'uff tecnico comunale, Ciao